PROVA PRESELETTIVA CONCORSO DSGA

25 febbraio 2019
  • La data e la sede in cui si svolgerà la prova preselettiva, sarà riportata il prossimo 15 marzo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

  • In seguito, l’elenco delle sedi della prova preselettiva, l’esatta ubicazione, l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti sulla base della regione per la quale hanno presentato la domanda di partecipazione e le ulteriori istruzioni operative, saranno comunicati almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero e degli USR competenti. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

  • La prova preselettiva sarà computer-based e unica per tutto il territorio nazionale.

  • Consiste nella somministrazione di cento quesiti, che verteranno sulle discipline previste per le prove scritte.

  • Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta;
    L’ordine dei cento quesiti somministrati è diversificato per ciascun candidato.

  • La prova avrà una durata massima di cento minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La prova si può svolgere in più sessioni.

  • La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. Il punteggio della prova preselettiva è restituito al termine della stessa.

  • All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione.

  • Sono ammessi inoltre tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all’art. 20, comma 2 -bis , della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

  • Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale.

  • I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di preselezione secondo le indicazioni contenute nell’avviso di cui al comma 3 del bando, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso.